LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 74
 Finanziamenti e contributi pluriennali
a favore degli Enti locali
1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell' Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.
2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l' opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrà essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all' investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell' Ente interessato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.