LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 64
 Valorizzazione delle risorse agricole
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura.
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003