LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 61
 Edilizia abitativa nelle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si fa fronte con l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 34.
4. Per l' acquisizione dell' entrata di cui al comma 3, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 594 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di fondi per provvedere alle esigenze dell' edilizia abitativa di cui all' articolo 1 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.