LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1992, n. 30

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  09/09/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 48
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locale ai sensi dell' articolo 1 del
decreto legge n. 296/ 1992
(programma 1.5.5.)
1. Per quanto previsto dall' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 15.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3983 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione << Finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1991 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all' articolo 13, con la maggiore entrata, di pari importo, prevista al capitolo 1660 - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - Titolo V - Categoria 5.1. - (5.1.0.) con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.