LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/08/1992
Materia:
140.01 - Controllo sugli atti degli Enti locali
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 18
 Compensi spettanti ai componenti le Commissioni
selezionatrici delle scuole e dei corsi di formazione
professionale
1. Ai componenti le commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole ed ai corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali, è attribuito il compenso lordo di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.
2. AI medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 ed all' articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24.