LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 46
 
1. In relazione al disposto di cui all' alinea del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall' articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 6472 dopo la locuzione << singoli ed associati >> viene inserita la locuzione << nonché alle società e alle cooperative, >>.
Art. 47
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Sul medesimo capitolo 6771 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.
4. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 39/1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
6. Sul medesimo capitolo 6718 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.
7. All' onere complessivo di lire 440 milioni derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno per lire 220 milioni, relativi all' anno 1992, dal capitolo 6362 e per lire 220 milioni, relativi all' anno 1993, dal capitolo 6305 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 48
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l' attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 49
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata dal 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.
4. Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 1600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.
Art. 50
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.
4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.
Art. 51
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla loro ricapitalizzazione >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 52
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 53
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 6536 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi, per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 54
 
1. per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall' articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1993, a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6486 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per l' integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli - Venezia Giulia - COOPA >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 55
 
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa precitato.
Art. 56
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.