LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

CAPO II
 Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
nonché ulteriori interventi a carico del Fondo di rotazione
Art. 11
 
1. Il disposto dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, si applica anche agli interventi creditizi agevolati relativi ad opere di miglioramento fondiario previsti dall' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole << cooperative agricole >> sono aggiunte le parole << e forestali >>.
Art. 13
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola << costruzione, >> sono aggiunte le parole << l' acquisto, >>.
Art. 14
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << 31 dicembre 1986 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1991 >>.
Art. 15
 
1. La lettera g), del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l' ampliamento di aziende familiari diretto - coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 200 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Art. 16
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera l), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole << coltivazioni ortofloricole >> sono aggiunte le parole << e vitivivaistiche >>
Art. 17

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 211, comma 3, L. R. 5/1994, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 174, comma 3, L. R. 8/1995
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 211, comma 3, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 174, comma 3, L. R. 8/1995
3Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
4Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 18
 
1. Nel caso di fusioni o di conferimento tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch' esse in tali settori, l' Amministrazione regionale, ai sensi del' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istituita del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquirenti, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, pari all' 80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che si propongano di integrare o potenziare l' attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti.
2. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purché tali passività, risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell' azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.