Art. 52
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).