LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 33
 
1.
All' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1. bis. L' autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiaria di cui al comma 1 è estesa, per gli immobili che risultino non alienati alla data del 30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorché non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura. >>.

2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 7/1990 sono aggiunti i seguenti:
<< 4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiaria di cui al comma 1 l' ERSA notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3.
5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all' acquisto.
6. Gli impianti che, alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai Comuni o alle Comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' Ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3. >>.