LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 32
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. L' Ente Regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero - caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1 gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio di tale prelazione l' ERSA notificherà alle cooperative medesime entro il 30 settembre 1992 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 31 dicembre 1992 equivale a rinuncia al diritto di prelazione.
5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1993 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3. >>.