LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Art. 31
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.
2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall' annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricolo e loro consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.
4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di 5 anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate.
5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2005