LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO VI
 Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie.
Ulteriori incentivi alle imprese industriali
per l' utilizzo dei servizi reali
Art. 17
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie imprese industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all' utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l' utilizzo dei << servizi Eurosportello >> nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;
b) favorire l' attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità europea;
c) promuovere l' adozione di tecniche innovative in materia di qualità;
d) promuovere e organizzare l' applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;
e) promuovere l' attività di ricerca nel settore dell' informatica tecnica e gestionale;
f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale - BIC Trieste SpA e con il Centro regionale per l' innovazione tecnologica - CERIT SpA di Pordenone.
f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.
(1)
Note:
1Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 39, L. R. 11/2011
Art. 18
 Interventi regionali di sostegno
1. Per le finalità di cui all' articolo 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 17;
b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell' articolo 17.
b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:
a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;
b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;
c) dichiarazione attestante il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 .
(4)
2. 
( ABROGATO )
(5)
3. 
( ABROGATO )
(6)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011
5Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013