LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO XIII
Art. 42
 Modifiche degli articoli 6, 8 e 9
della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12
1. All' articolo 6, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, la parola << destinate >> è sostituita dalla parola << destinati >>.
2.
Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7, primo comma, lettera a), e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

3.
I commi 1 e 2 dell' articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituiti dal seguente:
<< 1. Gli aiuti all' investimento a favore delle imprese di cui all' articolo 1, sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e contributi in conto capitale, non possono superare cumulativamente l' intensità del quindici per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull' intero territorio regionale. Detti aiuti possono raggiungere un' ulteriore intensità del dieci per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e Gorizia. >>.