LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 51
 Procedure per la liquidazione
e l' erogazione dei contributi
1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell' articolo 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell' azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.
2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell' articolo 43, a fronte della presentazione, da parte dell' impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l' effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.