LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 45
 Tutela dell' integrità fisica
e della salute dei lavoratori
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore industriale e dei servizi alla produzione devono essere corredate da apposita dichiarazione con la quale l' impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l' integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi.