LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 41
 Costituzione di un fondo speciale
presso la Friulia Factor SpA
1. Per le finalità di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor SpA una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all' articolo 39.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.