LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 39
 Sostegno alle operazioni di cessione di crediti
1. Al fine di conseguire l' obiettivo di rafforzare la struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia nel settore dell' edilizia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con le modalità di cui al presente Capo operazioni di cessione dei crediti vantati dalle imprese edili costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale nel Friuli - Venezia Giulia nei confronti degli enti pubblici territoriali e loro consorzi nonché nei confronti delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli - Venezia Giulia.
2. In ogni caso la cessione del credito derivante dal contratto di appalto deve essere accettata dal debitore ceduto.
3. I limiti dimensionali delle imprese di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.