LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 30
 Compiti dell' Agenzia
1. L' oggetto sociale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;
b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l' Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.