LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 25
 (Partecipazione a fiere e esposizioni, attività di promozione, marketing e tutela della proprietà intellettuale e management)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) partecipazione a fiere ed esposizioni;
b) attività promozionale relativa alle partecipazioni di cui alla lettera a), incluso l'utilizzo temporaneo di uffici e sale espositive;
c) partecipazione a incontri business to business;
d) realizzazione di attività di promozione e marketing su specifici mercati;
e) acquisizione di consulenze e studi di mercato per il conseguimento di nuove conoscenze e capacità internazionali, anche con riferimento alla partecipazione a gare e contratti internazionali;
f) acquisizione di servizi specialistici per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
g) acquisizione di servizi di temporary export manager o inserimento nell'impresa di personale specializzato in export management;
h) attività di scouting e sviluppo internazionale volte all'ampliamento dei rapporti commerciali sui mercati esteri.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/1993
2Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, comma 1, L. R. 4/2005 , a decorrere dall'1 gennaio 2006.
4Articolo sostituito da art. 59, comma 3, L. R. 3/2021