Art. 18
Interventi regionali di sostegno
1.
Per le finalità di cui all' articolo 17, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) finanziamenti, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di progetti di interesse regionale finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 17;
b) contributi, sino alla misura massima del cinquanta per cento, per la realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi di cui alle lettere c), d), e) e f), comma 1, dell' articolo 17.
b bis) contributi, sino alla misura massima del 100 per cento, per la realizzazione di progetti relativi alle iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f bis).
1 bis.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:
a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;
b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011
4Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011
5Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
6Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011