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Indice:
L.R. n. 2/1992
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
CAPO II
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
CAPO III
Art. 12
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
CAPO V
Art. 15
Art. 16
CAPO VI
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
CAPO VII
Art. 21
Art. 22
Art. 23
CAPO VIII
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 26 bis
Art. 27
CAPO IX
Art. 28
CAPO X
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
CAPO XI
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
CAPO XII
Art. 39
Art. 40
Art. 41
CAPO XIII
Art. 42
CAPO XIV
Art. 43
CAPO XV
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Leggi regionali
Legge regionale
20 gennaio 1992
, n.
2
Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/01/1992, N. 007
Data di entrata in vigore:
20/01/1992
Materia:
120.06
-
Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01
-
Industria
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
CAPO V
Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie
imprese industriali e di servizio alla produzione e loro
coordinamento regionale per l' operatività a medio termine
Art. 15
Comitato di coordinamento
per le operazioni a medio termine
1.
Al fine di fornire alla Giunta regionale elementi valutativi per promuovere una equilibrata gestione finanziaria delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, favorendo la diversificazione nella provvista dei finanziamenti necessari a sostenere la realizzazione dei programmi di sviluppo aziendale e, in questo contesto, l' utilizzo delle capacità garantistiche a medio termine dei Consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali operanti in regime di cui alla
legge regionale 6 luglio 1970, n. 25
e successive integrazioni, oltre che della Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi - Finfidi SpA, è costituito presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, un Comitato di coordinamento composto:
a)
dall' Assessore regionale alle finanze, che lo presiede;
b)
dall' Assessore regionale all' industria;
c)
dall' Assessore regionale al commercio e al turismo;
d)
dal Presidente della Finfidi SpA;
e)
dai Presidenti dei Consorzi di garanzia fidi tra le imprese industriali operanti in regione.
2.
Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di qualifica non inferiore a consigliere.
3.
Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale all' industria, sentito il comitato di coordinamento di cui al comma 1, sono stabiliti gli indirizzi cui devono conformarsi, per quanto concerne i finanziamenti a medio termine, relativamente ai conferimenti di fondi attribuiti dall' Amministrazione regionale, i Consorzi di garanzia fidi fra le imprese industriali operanti in regione, anche in relazione alla operatività del fondo rischi di cui all'
articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45
e successive modifiche ed integrazioni ed i limiti di operatività tra i predetti Consorzi e la Finfidi SpA.
4.
In relazione ai futuri conferimenti dell' Amministrazione regionale a favore dei consorzi predetti, il relativo << fondo rischi >> per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al dieci per cento dei conferimenti stessi.
Art. 16
Ampliamento dell' operatività della Finfidi SpA
1.
Il fondo rischi di cui all'
articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45
, come modificato dall'
articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38
, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia, nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all' industria, nonché nel settore turistico - alberghiero.
2.
Il fondo di cui all'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22
, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale.
(1)
Note:
1
Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 8/1993
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative