LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO II
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
Art. 8
 Modifica dell' articolo 1
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
1. Le lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:
<< a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:
1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l' intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;
2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nella quali siano interessate imprese avente stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;
b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale; >>.

Art. 9
 Modifica dell' articolo 2
della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18
1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:
<< c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regione Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1;
e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all' articolo 1;
f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell' ambito degli obiettivi generale del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia; >>.

2.
Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è aggiunto il seguente:
<< L' obbligo di smobilizzo di cui all' articolo 1, primo comma, lettera a), non si applica alla partecipazione nelle società di cui alla lettera c) del primo comma, svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese, a prescindere anche dall' entità percentuale di tale partecipazione. >>.

Art. 10
 Partecipazione della Finanziaria regionale
alle società cooperative
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all' articolo medesimo, iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative.
Art. 11
 Modifiche e integrazioni
della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole << fondo di dotazione >>:
<< Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tale fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. >>