LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO XV
 Norme transitorie finali
Art. 44
 Modifiche ed integrazioni dell' articolo 10 della legge
regionale 27 novembre 1967, n. 26 e dall' articolo 1
della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. La lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:
<< a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l' acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi; >>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 45
 Tutela dell' integrità fisica
e della salute dei lavoratori
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale a favore delle imprese del settore industriale e dei servizi alla produzione devono essere corredate da apposita dichiarazione con la quale l' impresa richiedente si impegna ad osservare la normativa finalizzata a garantire l' integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi.
Art. 46
 Analisi degli effetti degli incentivi regionali
1. Ai fini dell' analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell' industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull' iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall' intervento sulla situazione economico - finanziaria, occupazionale e di mercato dell' azienda.
Art. 47
 Adempimenti delle imprese
1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell' istanza di intervento, oltre al bilancio dell' ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l' esposizione debitoria dell' azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 8/1993
2Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 49
 Anticipazioni del contributo
1. A domanda dell' impresa, previa dichiarazione attestante l' avvenuto inizio dei lavori o dell' investimento e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni, può essere corrisposta una anticipazione per una quota massima pari al cinquanta per cento dell' ammontare del contributo previsto dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa devono espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate entro 30 giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell' industria, senza necessità di preventiva escussione del beneficiario del contributo. Lo svincolo della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa può avere luogo ad avvenuto accertamento della realizzazione dell' iniziativa.
Art. 50
 Soppressione di Comitati
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all' articolo 43 viene a cessare l' attività dei seguenti Comitati:
a) Comitato tecnico consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all' articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni;
b) Comitato tecnico di cui all' articolo 37 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;
c) Comitato tecnico di cui all' articolo 18 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;
d) Comitato consultivo di coordinamento di cui all' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45.
Art. 51
 Procedure per la liquidazione
e l' erogazione dei contributi
1. Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia è approvato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la definizione delle procedure di liquidazione e di erogazione dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2, dell' articolo 43 della presente legge, in modo da assicurare la massima efficienza dell' azione amministrativa, anche mediante la semplificazione degli adempimenti richiesti.
2. Al fine del conseguimento delle finalità ivi previste, il regolamento di cui al comma 1 provvede, altresì, a disciplinare le modalità di rendicontazione in forma sostitutiva della fatturazione o di altra documentazione di spesa, dei contributi previsti dalle leggi regionali di cui al comma 2 dell' articolo 43, a fronte della presentazione, da parte dell' impresa richiedente, di idonea dichiarazione di responsabilità, corredata da perizie giurate attestanti l' effettiva realizzazione degli investimenti nonché la loro corrispondenza al progetto presentato e alle spese sostenute.
Art. 52
 Regolamenti di esecuzione
1. Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge verranno adottati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, appositi regolamenti di esecuzione relativi:
a) all' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 19 della presente legge;
b) all' articolo 13 della presente legge;
c) al Capo VIII della presente legge;
d) all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall' articolo 28 della presente legge;
e) al Capo XI della presente legge.
Art. 53
 Regolazione effetti finanziari
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 38, nonché dal Capo XII, vengono regolati, in relazione al disposto dell' articolo 54, nell' ambito della legge dispositiva per la formazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (legge regionale finanziaria 1992).
Art. 54
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1992.