LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

CAPO X
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
Art. 29
 Costituzione dell' Agenzia
1. Al fine di promuovere, agevolare e favorire, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese della regione e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, lo sviluppo di relazioni commerciali tra il Friuli - Venezia Giulia e l' estero, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l' iniziativa di promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata << Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero >>, perseguendo l' adesione della Finanziaria regionale Friulia SpA, nonché dei soggetti pubblici e privati più significativi che operano nel campo specifico, tra cui, in particolare, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli - Venezia Giulia, l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ed i consorzi all' esportazione maggiormente rappresentativi dell' imprenditoria del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 30
 Compiti dell' Agenzia
1. L' oggetto sociale dell' Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l' estero persegue in particolare i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere iniziative, anche al di fuori del territorio regionale, atte a coordinare ed assistere commercialmente le imprese industriali e di servizio alla produzione della regione nei loro programmi di penetrazione commerciale;
b) organizzare, direttamente o indirettamente, la promozione di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi e fornire alle imprese, ai loro consorzi e raggruppamenti, nonché ad operatori economici che ne facciano richiesta, servizi di natura tecnica e progettuale finalizzati alle attività stesse.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l' Agenzia stabilisce i necessari accordi, ivi compresa la partecipazione, con organismi di servizio alle imprese, finalizzati allo sviluppo del commercio e degli scambi internazionali, aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia, avvalendosi del Centro di Servizi di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, per le attività rientranti nei fini istituzionali del Centro stesso.
Art. 31
 Attività dell' Agenzia
1. Per l' espletamento dei suoi compiti l' Agenzia può, tra l' altro:
a) stipulare convenzioni e accordi finalizzati alla organizzazione, in Friuli - Venezia Giulia ed all' estero, di attività di scambio, anche in compensazione, di beni e servizi nonché di servizi di natura tecnica e progettuale a ciò finalizzati a favore delle imprese e dei consorzi di imprese del Friuli - Venezia Giulia operanti in ambito internazionale;
b) stipulare con i consorzi all' esportazione convenzioni per l' accesso sistematico dei consorzi stessi alle attività ed ai servizi organizzati dall' Agenzia.
Art. 32
 Concessioni di contributi
1. Al fine di sostenere l' avvio delle attività dell' Agenzia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per un periodo massimo di tre anni, contributi in misura non superiore al cinquanta per cento a sostegno delle iniziative rientranti negli oggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 30.
Art. 33
 Adempimenti dell' Agenzia
1. L' agenzia presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull' attività svolta.