LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 38
 Bonifica di aree industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di are a destinazione industriale di loro pertinenza, fino alla concorrenza dell' ottanta per cento degli oneri derivanti dalla bonifica delle aree medesime, sempreché l' inquinamento non derivi dalla violazione di norme da parte del soggetto beneficiario.
2. Le domande per l' ottenimento dei contributi vanno inoltrate alla Direzione regionale dell' ambiente, secondo le modalità che vengono fissate in apposito regolamento. I contributi vengono deliberati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.