LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/01/1992
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
220.01 - Industria

Art. 26 bis
 (Internazionalizzazione digitale)
1. Sono ammissibili ai contributi per l'internazionalizzazione le iniziative concernenti:
a) utilizzo di piattaforme digitali per la partecipazione a eventi fieristici, espositivi e promozionali, nonché a incontri business to business e per lo svolgimento di attività business to consumer;
b) acquisizione di consulenze e studi per l'internazionalizzazione digitale;
c) realizzazione di attività di promozione e marketing digitale;
d) acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione e sviluppo di sistemi di videoconferenza e interazione digitale con i clienti e della fornitura di servizi digitali specializzati;
e) realizzazione di iniziative di commercio elettronico;
f) realizzazione e sviluppo di materiale promozionale digitale e interattivo;
g) organizzazione di eventi web-based.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021