LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 20
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell' anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d' insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell' allegata tabella << C >>, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico - pratico, dal possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell' anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età.
3. AI fini dell' inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.
4. L' inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2, è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all' articolo 21, comma 2, ed ha effetto dall' 1 ottobre 1992.
5. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996