LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 27
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.
Art. 28
 
1. L' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 31 luglio 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 29
 
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 31 luglio 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 41
 
1. All' articolo 35 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 17 della legge regionale n. 47/1990, la data << 1 gennaio 1992 >> è sostituita dalla data << 1 gennaio 1994 >>.
Art. 42
 
1. Per la collaborazione alle attività dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unità.
Art. 43
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso l' Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell' Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell' Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.
Note:
1Parole aggiunte al da art. 14, comma 29, L. R. 12/2009
Art. 44
 
1. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all' inquadramento medesimo è prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma.
2. 
( ABROGATO )
3. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all' inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.
4. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 23, l' IRFoP mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d' Aurisina - Europa Hotel avente titolo all' inquadramento medesimo utilizzando per i compiti d' istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 77, comma 3, L. R. 47/1993
2Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera h), L. R. 27/2017
Art. 45
 
1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 19, 20 e 22, il numero di posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:
commesso:26
agente tecnico:19
coadiutore:70
segretario:208
consigliere:78
funzionario:2
Totale:403


Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 46
 
1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi una volta attuati gli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 2, si procede ad un riassetto strutturale dell' ordinamento del personale nonché ad una definizione, a regime, delle modalità di progressione giuridico - economica di carriera del personale medesimo.
Art. 47
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.