LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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CAPO II
 Accesso al ruolo unico regionale
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2Il riferimento al all' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.