LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 43
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso l' Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell' Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell' Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.
Note:
1Parole aggiunte al da art. 14, comma 29, L. R. 12/2009