LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 23
 
1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall' IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell' anno formativo 1991-1992.
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:
a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
Vice DirettoreConsigliereV1
Capo servizio amministrativo
I governante
Segretario amministrazione
Capo ricevimento istruttore
Segretario ricevimento cassa
I portiere istruttore
Maitre istruttore
I chef istruttore
Assistente allievi
Portiere notte
Sotto capo cuoco
SegretarioIV17
Cuoco capo partita
Giardiniere unico
Chef de rang
Operaio specializzato
Portieri
CoadiutoreIII12
Addetto controllo merci
Commis bar
Stiratrice rammendatrice
Agente tecnicoII7
Persona fatica sala
Persona fatica
Cameriera piani
Facchino piani
CommessoI17


b) per il personale assunto ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
DirettoreConsigliereV1
Segretario amministrazioneSegretarioIV5
LavandaiaAgente tecnicoII2
Persona faticaCommessoI1


3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D' Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell' 1 gennaio 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell' 1 ottobre 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996