LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 22
 
1. Il personale che, avendo conseguito l' idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore dalla presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico - amministrativo - legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell' inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 37/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996