LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 19
 
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell' articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d' inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1990-1992 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
(2)
Note:
1Gli effetti, ex articolo 227 L.R. 5/94, conseguenti all' applicazione del presente articolo decorrono dal 7 giugno 1992.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996