LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 16

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1 bis
 
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l'acquisizione, il potenziamento e la ristrutturazione di impianti sportivi localizzati sull'altipiano triestino, al fine di migliorare la dotazione delle strutture a servizio della popolazione residente.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 16, comma 2, L. R. 29/1996