Art. 11
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 997 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per la concessione di contributi una tantum agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1992.
3. Sul predetto capitolo 997 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.