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Legge regionale 4 maggio 1992, n. 16

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 10
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 996 (2.1.234.5.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Sul predetto capitolo 996 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.