TITOLO V
Altre norme finanziarie, contabili
e procedurali
Art. 72
Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatro
comunale << G. Verdi >> di Trieste
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l' Ente autonomo teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all' imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell' edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell' adempimento dell' obbligo di cui all' articolo 3, terzo comma, della
legge 13 luglio 1984, n. 312.
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui l' Ente dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 73
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'
articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, a fronte dello stanziamento di lire 4.428.584.311, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74
Finanziamenti e contributi pluriennali
a favore degli Enti locali
1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell' Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.
2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l' opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrà essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all' investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell' Ente interessato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 75
Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988
1. Agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n. 69, e 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni da tale data.
3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell' Assessore alla viabilità e ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e non può essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.
Art. 76
Interpretazione autentica di disposizioni regionali
inerenti alla miniera di Raibl
1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall'
articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dall'
articolo 87 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall'
articolo 38 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come modificato dall'
articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte alla SIM SpA in forza delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel contesto del rapporto di concessione dell' attività estrattiva della miniera di Raibl. Tali somme si considerano come anticipazioni rispetto alle eventuali posizioni debitorie dell' Amministrazione regionale nei confronti della citata SIM SpA derivanti dal rapporto di concessione. In particolare, le somme erogate ai sensi del citato
articolo 38 della legge regionale n. 47/1991 si considerano corrisposte a fronte degli oneri facenti carico alla concessionaria SIM SpA per la messa in sicurezza della miniera di Raibl.
Art. 77
Centro vitivinicolo
1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato ad acquisire al proprio patrimonio i beni mobili consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla << Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia >>.
Art. 79
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 81
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 34/2017
Art. 82
2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 2326 e 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dopo la locuzione << Basso Friuli >> è inserita la locuzione << ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre >>.
Art. 84
1.
Nel testo dell'
articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<< 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare. >>.
Art. 86
Concessione di contributi su mutui
1. In via di interpretazione autentica, relativamente alle domande per la concessione dei contributi sui mutui di cui agli articoli 37 e 87, commi 7 e seguenti, della
legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le deliberazioni esecutive da cui risulti l' avvenuta stipulazione dei mutui si riferiscono alle autorizzazioni alla stipulazione di contratti preliminari di mutuo.
Art. 87
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993
Art. 88
2. Per quanto previsto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione << ad associazioni >> è inserita la locuzione << e società >>.
Art. 89
2. Nella denominazione del capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dopo la locuzione << sedi universitarie >> è inserita la locuzione << , ai servizi per il diritto allo studio universitario >>.
Art. 90
( ABROGATO )
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
Art. 91
1.
All'
articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui dispone l' assunzione del mutuo o dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo. >>.
2.
All'
articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:
<< 4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della
legge regionale 22 agosto 1985, n. 40. >>.
Art. 92
1.
All'
articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<< 9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo. >>.
Art. 93
2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 la locuzione << per l' acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi" >> è sostituita dalla locuzione << per l' acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture >>.
Art. 94
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.