LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1991, n. 9

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/03/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 5
 
1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere l' assunzione a contratto con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge e con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. L' assunzione a contratto di cui al comma 1, deve essere richiesta entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene attuata nel limite dei posti disponibili di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dal precedente articolo 3, previo superamento di una prova d' esame scritta i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nella quale sarà altresì prevista la composizione della Commissione giudicatrice.
3. Ai dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, viene attribuito, in conformità all' equiparazione di cui all' articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
4. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, vengono iscritti all' Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come previsto dall' articolo 167 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
5. I posti d' organico del ruolo unico regionale che si rendessero disponibili a seguito delle assunzioni di cui al presente articolo, vengono riassorbiti ai sensi dell' articolo 259, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come modificato dall' articolo 18 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.