LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1991, n. 9

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  20/03/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

Art. 4
 
1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all' articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all' allegato A riferito all' articolo 11 del Contratto medesimo.