LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1991, n. 9

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7).

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  20/03/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 8/2000
Art. 2
 
1.
All' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<< 4. L' attività del personale di cui all' articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Dirigente dell' ufficio di cui all' articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed è soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente Direttore responsabile di testata. >>.