LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO II
 DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme finali
Art. 41
 
1. Al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, e da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, le parole << , con qualifica inferiore all' VIII livello, >> sono soppresse; il numero << 36 >> è sostituito dal numero << 38 >>.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 44
 
1. All' articolo 4 terzo comma della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, dopo le parole << in materia di >> sono aggiunte le parole << indennità e di... >>.
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 48
 
1. All' allegato << F >>, riferito all' articolo 33, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo l' equiparazione relativa alla << Comunità montana Collio >>, viene aggiunta la seguente: << USL Operatore professionale collaboratore segretario >>.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 1, L. R. 31/1997
2Articolo abrogato da art. 4, comma 4, L. R. 31/1997 con effetto, previsto dal comma 5 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1999.
Art. 50
 
1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti - obiettivo di cui all' allegato << A >> alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché per speciali esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a temine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, vengono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di un ulteriore anno.
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 52
 
1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell' ambito lavorativo dell' Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all' interno dell' Amministrazione regionale medesima.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 50/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1991
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 54
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l' anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell' articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).
7. All' onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo di riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.