LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

CAPO II
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 3
 
1. All' articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << borse di studio >> sono aggiunte le seguenti:
<< ; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
 
1. All' articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quinto comma è soppresso.
Art. 15
 
1. All' articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 33 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole << di lire 500.000 >> sono sostituite dalle parole << di lire 800.000 >>.
Art. 16
 
1.
All' articolo 110, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Agli addetti di segreteria del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile, di lire 200.000. >>.

Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 19
 
1.
All' articolo 136, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS. >>.

Art. 20
 
1.
All' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 il primo comma viene sostituito dal seguente:
<< La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti d' ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d' interessi, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. >>.

Art. 21
 
1. All' articolo 155, primo comma, punto 2) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola << tre >> è sostituita dalla parola << quattro >>.
Art. 22
 
1. All' articolo 155, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il punto 3), così come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, viene sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro dipendenti regionali designati dalle rappresentanze sindacali presenti in seno al Consiglio di amministrazione del personale. >>.

Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 24
 
1. La Tabella D, allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituita dalla Tabella D allegata alla presente legge.