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Indice:
L.R. n. 8/1991
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
CAPO III
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
TITOLO II
CAPO I
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Leggi regionali
Legge regionale
2 febbraio 1991
, n.
8
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/02/1991, N. 015
Data di entrata in vigore:
19/02/1991
Allegati:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
TITOLO I
NORME SULLO STATO GIURIDICO E
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO I
Disposizione generale
Art. 1
1.
Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la Regione Friuli - Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.
CAPO II
Modifiche ed integrazioni
alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 3
1.
All'
articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, dopo le parole << borse di studio >> sono aggiunte le seguenti:
<< ; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. >>.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 28, comma 4, L. R. 18/1996
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 29, comma 5, L. R. 18/1996
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 8
1.
L'
articolo 82 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
è soppresso.
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
1.
All'
articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, il quinto comma è soppresso.
Art. 15
1.
All'
articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, come da ultimo modificato dall'
articolo 33 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, le parole << di lire 500.000 >> sono sostituite dalle parole << di lire 800.000 >>.
Art. 16
1.
All'
articolo 110, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Agli addetti di segreteria del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile, di lire 200.000. >>.
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 19
1.
All'
articolo 136, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS. >>.
Art. 20
1.
All'
articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
il primo comma viene sostituito dal seguente:
<< La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti d' ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d' interessi, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. >>.
Art. 21
1.
All' articolo 155, primo comma, punto 2) della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, la parola << tre >> è sostituita dalla parola << quattro >>.
Art. 22
1.
All'
articolo 155, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, il punto 3), così come modificato dall'
articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13
, viene sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro dipendenti regionali designati dalle rappresentanze sindacali presenti in seno al Consiglio di amministrazione del personale. >>.
Art. 23
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 60, comma 3, L. R. 18/1996
Art. 24
1.
La Tabella D, allegata alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, viene sostituita dalla Tabella D allegata alla presente legge.
CAPO III
Norme di revisione contrattuale del trattamento economico
del personale regionale e di quello in quiescenza.
Art. 25
1.
La tabella << A >> allegata alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, come sostituita dalla tabella << A >> allegata alla
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49
, viene sostituita dalla tabella << A >> allegata alla presente legge.
Art. 26
1.
La tabella << B >> allegata alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, come sostituita dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
, viene sostituita dalla tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 27
1.
La tabella << C >> allegata alla
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49
, come sostituita dalla tabella << C >> allegata alla
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, viene sostituita dalla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 28
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 29
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera x), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 30
1.
All'
articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, come da ultimo modificato dall'
articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
, gli importi di lire << 1.500 >>, << 2.000 >>, << 2.500 >> sono elevati rispettivamente a lire << 3.000 >>, << 4.000 >>, << 5.000 >>.
Art. 31
1.
All' articolo 115, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, come da ultimo sostituito dall'
articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, l' importo di lire << 800 >> è elevato a lire << 1.000 >>.
Art. 32
1.
Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui all' articolo 33, l' assegno lordo mensile di cui all'
art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2.
Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1 ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella << B >> allegata alla
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
.
3.
Dagli importi dell' aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l' importo dell' assegno di cui all'
art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
, in godimento alla data di attribuzione dell' aumento contrattuale medesimo.
4.
Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1 luglio 1990, l' importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1988.
5.
I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all'
articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall' articolo 19 della presente legge e dell' art. 143, primo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
.
Art. 33
1.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
e 33 della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, non può cumulare negli anni 1988, 1989 e 1990 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito all' articolo 32, comma 2.
2.
Al personale di cui al comma 1, l' assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della
legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
e 33, comma 5, della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11
, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d' inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
3.
A decorrere dal 1 luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto, alla data del 1 luglio 1990, dall' articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l' ente di provenienza come determinati dagli articoli 63, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l' importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.
Art. 34
1.
Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianità di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49
.
(1)
2.
Per la determinazione della quota suddetta, si applica l' articolo 20, commi 2 e 3, della
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
.
Note:
1
Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 35
1.
Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
2.
Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell'
articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
3.
Al personale inquadrato ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7
, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.
Art. 36
1.
L' assegno lordo mensile di cui all'
articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui all' articolo 32, comma 2.
3.
L' assegno lordo mensile di cui all'
articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
non costituisce elemento per il calcolo del maturato in godimento di cui all'
articolo 71, comma 3, della medesima legge regionale 11 giugno 1988, n. 44
.
Art. 37
1.
Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all'
articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, spettante al personale regionale per il servizio prestato nel biennio 1989/1990, si fa riferimento alla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 38
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1 luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5
.
2.
Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l' effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1 luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla comma del compenso medesimo con l' indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
3.
Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizione dell' Amministrazione regionale, anche oltre l' orario d' obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d' orario.
4.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
5.
Le nuove misure dell' indennità di coordinamento di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
Art. 39
1.
Ai fini dell' applicazione dell'
articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1 luglio 1990, l' importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall' articolo 32 della presente legge.
2.
Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48
e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge regionale, l' adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall'
articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413
, convertito con modificazioni nella
legge 28 febbraio 1990, n. 37
e dall'
articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344
, con le stesse decorrenze ivi previste.
Art. 40
(1)
(2)
1.
Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al
sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49
, nell' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
2.
L' equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all'
articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54
verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo conforme confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'
articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
.
Note:
1
Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 5, L. R. 20/1996
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative