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Indice:
L.R. n. 8/1991
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
CAPO II
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
CAPO III
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
TITOLO II
CAPO I
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Leggi regionali
Legge regionale
2 febbraio 1991
, n.
8
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/02/1991, N. 015
Data di entrata in vigore:
19/02/1991
Allegati:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
Materia:
120.05
-
Personale regionale
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 38
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1 luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all'
articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5
.
2.
Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l' effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1 luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla comma del compenso medesimo con l' indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
3.
Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizione dell' Amministrazione regionale, anche oltre l' orario d' obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d' orario.
4.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
5.
Le nuove misure dell' indennità di coordinamento di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative