LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 35
 
1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell' articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
3. Al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.