LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 33
 
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, non può cumulare negli anni 1988, 1989 e 1990 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito all' articolo 32, comma 2.
2. Al personale di cui al comma 1, l' assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d' inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
3. A decorrere dal 1 luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto, alla data del 1 luglio 1990, dall' articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l' ente di provenienza come determinati dagli articoli 63, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l' importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.