LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 36
 
1. L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui all' articolo 32, comma 2.
3. L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 non costituisce elemento per il calcolo del maturato in godimento di cui all' articolo 71, comma 3, della medesima legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.