LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

Art. 32
 
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui all' articolo 33, l' assegno lordo mensile di cui all' art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1 ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
3. Dagli importi dell' aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l' importo dell' assegno di cui all' art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, in godimento alla data di attribuzione dell' aumento contrattuale medesimo.
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1 luglio 1990, l' importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1988.
5. I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all' articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall' articolo 19 della presente legge e dell' art. 143, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.