Art. 3
Attuazione del piano di intervento
3. L' intervento unitario funzionale di ricostruzione è attuato a cura dei proprietari interessati riuniti in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'
articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni. Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che rappresentano, in base all' imponibile catastale, rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il sessanta per cento della volumetria assoggettata all' intervento stesso. Ai proprietari riuniti in consorzio spettano i contributi previsti dall' articolo 5 e la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l' Amministrazione comunale ed il proprietario dell' immobile, intesa a consentire l' accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell' immobile stesso. L' intervento unitario funzionale di ricostruzione può comportare il ricorso alle categorie di attività edilizia indicate all' articolo 2, comma 2, lettera a).
4. Il Comune provvede ad attuare, in via sostitutiva, l' intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:
a) non si sono riuniti in consorzio entro il termine previsto dall' articolo 24 della legge regionale n. 63/1977;
b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di sei mesi dall' avvenuta costituzione del consorzio;
c) non hanno dato inizio ai lavori di ricostruzione nel termine loro assegnato dal Comune;
d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi i lavori iniziati.
5. A tal fine, il Comune procede all' espropriazione degli immobili situati all' interno della zona di recupero perimetrata.
6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell' intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:
a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d' uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell' applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante;
b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo di destinazioni d' uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.
7. Il progetto esecutivo, anche per singoli lotti, o la variante al progetto eventualmente presentato dal consorzio dei proprietari è predisposto sentiti i proprietari rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto munito di procura che può seguire lo sviluppo della progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal fine è data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti alla progettazione edilizia nonché di ricorrere alla collaborazione di professionisti singoli od associati, di società di progettazione, di enti di ricerca, di istituti universitari e di altri organismi che diano garanzie di serietà e competenza professionale.
8. I proprietari residenti, o titolari di unità produttiva nell'intero compendio castellano alla data del 6 maggio 1976, hanno titolo a vedersi attribuiti in proprietà piena ed esclusiva gli immobili secondo le superfici e i volumi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio approvato con
deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 1993, n. 2012.
8 bis. Al fine di garantire nell'ambito del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano la maggiore funzionalità tra corpi di fabbrica con destinazione pubblica e corpi di fabbrica con destinazione privata, l'attribuzione in proprietà avviene esclusivamente nei corpi di fabbrica denominati rispettivamente Mastio e Casetta Nievo.
8 ter. Ai proprietari non residenti nel compendio castellano di Colloredo di Monte Albano alla data del 6 maggio 1976, aventi diritto alla riassegnazione di uno o più immobili in proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del Piano di intervento urbanistico - edilizio, la proprietà viene attribuita previa corresponsione di un prezzo di cessione che tiene conto del costo di costruzione, come risultante nel progetto esecutivo in via di realizzazione. Dal costo di costruzione sono dedotte le spese riferite alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
8 quater. Dal prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 8 ter è dedotto il contributo spettante a ciascuno sulla base delle norme di cui alla
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche e integrazioni.
8 quinquies. La disciplina di cui al comma 8 ter si applica anche ai proprietari di unità immobiliari adibite a festeggiamenti, mostre e manifestazioni simili, considerate unità ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici.
8 sexies. Gli immobili di cui ai commi precedenti sono attribuiti in proprietà a condizione che non siano alienati per un periodo di 10 anni.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 49, comma 1, L. R. 40/1996
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 49, comma 1, L. R. 40/1996
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 12, comma 5, L. R. 12/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 17/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 78, L. R. 14/2012
6Comma 8 sostituito da art. 5, comma 76, lettera a), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
7Comma 8 bis aggiunto da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
8Comma 8 ter aggiunto da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
9Comma 8 quater aggiunto da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
10Comma 8 quinquies aggiunto da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
11Comma 8 sexies aggiunto da art. 5, comma 76, lettera b), L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.