LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66

Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1992
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Art. 2
 Piano di intervento
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, il Comune di Colloredo di Monte Albano, sentita la Comunità collinare del Friuli, delibera un piano di intervento urbanistico - edilizio sul complesso castellano, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei soggetti e degli organismi indicati all' articolo 3, comma 7.
2. Il piano contiene:
a) la perimetrazione della zona di recupero, comprendente gli immobili, che, collegati fra loro sotto l' aspetto storico - artistico, costituiscono il complesso castellano; nella zona di recupero perimetrata sono inclusi gli immobili che necessitano di interventi di ripristino, restauro, riparazione, risanamento conservativo, adattamento funzionale, miglioramento, ristrutturazione edilizia o ricostruzione;
b) una relazione con la descrizione dello stato di fatto degli immobili da recuperare, l' indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi e l' illustrazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali nonché delle destinazioni d' uso;
c) una relazione descrittiva dei criteri che si intendono seguire in ordine alla realizzazione dell' intervento sugli immobili al fine di assicurare la valorizzazione degli elementi qualificanti degli immobili stessi, nella prospettiva della conservazione dei loro tipici valori storici, ambientali, architettonici ed artistici;
d) il progetto plano - volumetrico, redatto in scala non inferiore a 1: 100, dal quale si evincono le caratteristiche dell' intervento sugli immobili compresi nella perimetrazione, di cui alla lettera a), e la previsione di massima della spesa;
e) lo stralcio dello strumento urbanistico generale di livello comunale e, ove esistente, di quello esecutivo, con riferimento al complesso edilizio ed al contesto circostante, nonché l' estratto delle relative norme urbanistico - edilizie applicabili;
f) il decreto impositivo del vincolo monumentale sul complesso edilizio, emesso ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
g) l' elenco dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari comprese nella perimetrazione di cui alla lettera a), aventi titolo ai benefici contributivi, secondo le previsioni dell' articolo 5, e l' importo di ciascun contributo calcolato secondo i parametri della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. Il piano deliberato è depositato nella Segreteria comunale e l' eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all' Albo del Comune. Entro sessanta giorni dell' affissione all' Albo dell' avviso di deposito gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni. Trascorso tale termine, il piano, munito del parere della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, è trasmesso all' Amministrazione regionale unitamente alle osservazioni degli interessati ed alle eventuali deduzioni del Comune.
4. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento degli atti, si pronuncia sulle osservazioni degli interessati e, qualora riconosca che il piano di interventi sia coerente con le finalità della presente legge, lo approva con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi delle zone terremotate.
5. Dell' avvenuta approvazione del piano è data comunicazione al Comune ai fini dell' autorizzazione all' esecuzione dell' intervento.
6. L' approvazione del piano da parte della Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell' intervento di recupero organico degli immobili inclusi nel piano stesso.